Art. 6.
(Regime sanzionatorio).

      1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa

 

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pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 2.000 euro.
      2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.500 euro a 7.000 euro.
      3. La violazione del divieto di cui all'articolo 3 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 4.000 euro.
      4. All'accertamento della violazione del divieto di cui all'articolo 3 conseguono la confisca dell'animale a spese del proprietario e l'affidamento a una delle strutture pubbliche o private, riconosciute idonee dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, salvo prova contraria da parte del proprietario dell'animale da fornire entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento della violazione.
      5. La competenza a irrogare le sanzioni previste dal presente articolo è attribuita al sindaco del comune in cui il fatto illecito è stato accertato.